Sentenza Numero: 33355, deposito del 28 luglio 2023
Sentenza | Materia: Notificazioni
Oggetto
IMPUTATO – Imputato detenuto - Impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 - Mancata elezione di domicilio - Inammissibilità - Esclusione.
Presidente: S. Beltrani
Relatore: S. Beltrani
Data udienza: 28 giugno 2023
L’esito in sintesi
La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.
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