Sentenza Numero: 38442, deposito del 20 settembre 2023
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame – Applicabilità dell’onere formale previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione, del novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.
Presidente: A. Petruzzellis
Relatore: D. D’Auria
Data udienza: 13 settembre 2023
L’esito in sintesi
La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU.
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