Questione penale Decisa
del ricorso R.G. n. 35543/2023 ud. 27/06/2024
Se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024.
Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l'autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi:
Cod. proc. pen., art. 601.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 34, 94.
D.I. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 16.
D.I. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies.
D.I. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, art. 17.
D.I. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla L 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11.
Ricorrente: NAFI HASSAN
Relatore: S. Beltrani
Data udienza: 27 giugno 2024
Ordinanza di rimessione: 16364/2024
Decisione
PRIMA QUESTIONE: la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.
SECONDA QUESTIONE: non esaminata, in quanto assorbita dalla soluzione della prima questione controversa.
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