Rinvio pregiudiziale - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
non potendosi ravvisare una grave difficoltà interpretativa in ragione della già avvenuta affermazione giurisprudenziale (si veda, in particolare, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19314 del 22/09/2011, Rv. 619060-01) di principî di diritto, che, benché espressi in relazione a società di capitali, possono essere estesi, per identità di ratio, anche alle società di persone,
ha dichiarato l’inammissibilità della questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale, riguardante la legittimazione e la spettanza del diritto al rimborso delle ritenute a titolo di acconto ex art. 26, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 600 del 1973 nel corso della procedura fallimentare relativa ad una società di persone conclusasi senza residuo attivo e, quindi, senza alcun reddito imponibile (nello specifico: se sussista in capo al curatore del fallimento di una società di persone il diritto al rimborso del credito fiscale correlato alle ritenute d’acconto operate dalla banca sugli interessi attivi maturati in relazione ai conti correnti intestati alla società fallita).
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