Carta del docente - Individuazione degli insegnanti beneficiari - Supplenti temporanei - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo,
ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, già oggetto di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara, così formulate: “a) se il beneficio di cui all’art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all’art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione:
b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell’orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l’insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l’importo spettante ai giorni e/o all’orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell’intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.
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