Procedimento semplificato di cognizione - Proposizione della domanda con citazione in luogo di ricorso - Ammissibilità del mutamento di rito - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
non potendosi ravvisare «la grave difficoltà interpretativa [che] non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte e astrattamente configurabili, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti … [atteso che] diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis c.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice»,
ha dichiarato l’inammissibilità della seguente questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale:
se possa procedersi - nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace ove è previsto, a seguito della riformulazione dell’art. 316 c.p.c. (entrata in vigore il 28.02.2023) che l’atto introduttivo assuma le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies, undecies, duodecies e terdecies c.p.c., e quindi del ricorso - al mutamento del rito qualora il giudizio venga introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero secondo un rito non più esistente perché abrogato”
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