Rinvio pregiudiziale - Cooperative sociali - “Persone svantaggiate” - Elenco ex art. 24 della l.r. Sardegna n. 16 del 1997 - Carattere integrativo rispetto all’elenco ex art. 4 della l. n. 381 del 1991 - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
non potendosi ravvisare né la grave difficoltà interpretativa – posto che il giudice rimettente, da un lato, ha mostrato chiaramente di privilegiare l’interpretazione più aderente al testo normativo e recepita dalla giurisprudenza di legittimità e, per altro verso, ha riportato criticamente un’altra e opposta opzione ermeneutica fatta propria da alcuni precedenti della giurisprudenza del distretto giudiziario a quo (si deve ritenere «improprio l’utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamente a conseguire un avallo interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del rimettente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione») –, né la reiterabilità della questione in numerosi giudizi («la questione si è posta all’attenzione della giurisprudenza territoriale solo in pochissime occasioni (in tutto quattro) nel corso degli ultimi 16 anni e … non sono affatto numerose le controversie pendenti»),
ha dichiarato l’inammissibilità della seguente questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cagliari: «se la legge regionale sarda n. 16 del 1997 abbia, o meno, portata ampliativa, rispetto alla legge statale n. 381 del 1991, dell’elenco delle categorie di lavoratori svantaggiati al fine di consentire alle cooperative sociali c.d. di “tipo b” l’accesso ai benefici contributivi di cui all’art. 4, comma 3, della stessa legge n. 381/1991».
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