Rinvio pregiudiziale - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
avendo il giudice di merito mancato di sottoporre una «questione esclusivamente di diritto» e, comunque, non potendosi ravvisare una grave difficoltà interpretativa in ragione della già avvenuta affermazione, da parte della Corte (Cass., Sez. 3, 1/8/2018, n. 20383; Cass., Sez. 3, 11/12/2018, n. 31965; Cass., Sez. 3, 18/4/2019, n. 10816; Cass., Sez. 3, 18/8/2023, n. 24799), di un principio di diritto «che fornisce al giudice rimettente una piana chiave interpretativa per risolvere» il manifestato dubbio ermeneutico,
ha dichiarato l’inammissibilità della seguente questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale, riguardante l’ammissibilità e la qualificazione dell’intervento volontario – nel giudizio di risarcimento danni promosso, ai sensi dell’art. 2054 c.c., dal danneggiato in un sinistro stradale nei confronti del conducente e/o proprietario dell’autoveicolo antagonista – della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dello stesso attore.
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