Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del Codice della strada - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall’art. 363-bis c.p.c.,
perché «il quesito difetta dei requisiti della chiarezza e della diretta riconducibilità alla fattispecie concreta dedotta in giudizio … riveste un carattere eminentemente esplorativo e lascia al giudice della nomofilachia la individuazione delle ipotesi ricostruttive della fattispecie, rimanendo così indeterminato anche il collegamento tra il quesito e la domanda proposta»,
ha dichiarato l’inammissibilità del seguente quesito, già oggetto di rinvio pregiudiziale, formulato :
«Quali sono i limiti di efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale [segnatamente, quella affermata con la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, con la quale è stato sostituito – nell’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 – l’automatismo previgente contenuto nella formula «il prefetto provvede» con quella più elastica «il prefetto può provvedere» alla revoca della patente di guida] di una legge, regolativa di un potere amministrativo incidente su un diritto soggettivo, su un atto amministrativo emesso in coerenza con il disposto della norma dichiarata incostituzionale».
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