Crisi familiare - Domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Ammissibilità - Sussistenza.
Presidente: F. Genovese
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
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