TRIBUTI -
Depenalizzazione dei reati di contrabbando cd. semplice in forza del d.lgs. n. 8 del 2016 – Confisca disposta in relazione al reato ex art. 283 TULD – Legittimità – Coordinamento con l’art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell’IVA all’importazione), gli artt. 301 e 295 bis TULD (confisca obbligatoria), l’art. 20, comma 3, l. n. 689 del 1981 (confisca amministrativa facoltativa), richiamato dall’art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016 – Necessità.
Presidente: E. Bruschetta
Relatore: G. M. Nonno
L’esito in sintesi
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione (ritenuta di massima di particolare importanza) concernente la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 TULD, in seguito all’emanazione del d.lgs. n. 8 del 2016 – il quale ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. «semplice» –, disciplina da accordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine), sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bis TULD (nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.999,96), sia con l’art. 20, comma 3, della l. n. 689 del 1981 (che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro), a cui fa espresso riferimento il legislatore della depenalizzazione con l’art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016.
Sulla predetta questione – già rimessa con ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21 luglio 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna – il Collegio ha formulato i seguenti quesiti di diritto:
«a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando - che, ai sensi dell’art. 301, primo comma, del TULD, comportava anche la confisca dei beni oggetto di reato - fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbia quest’ultima;
b) se la confisca “amministrativa” sia una misura accessoria e se trovi applicazione l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l’applicabilità delle misure accessorie (e, quindi, anche la confisca);
c) se la confisca “amministrativa” possa essere disposta su cose appartenenti a terzi (nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’automobile confiscata sarebbe di proprietà di una società di leasing) e, in caso affermativo, se gli attuali ricorrenti abbiano la legittimazione a formulare la relativa contestazione.».
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