Sentenza | Materia: Giurisdizione ordinaria e amministrativa
Oggetto
Inammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo - Interveniente titolare di interesse legittimo collettivo - Legittimazione alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo - Sussistenza - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Lamorgese
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla declaratoria di inammissibilità degli interventi svolti innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, anche a sostegno delle ragioni dell’originario ricorrente, dal Sindacato Italiano Balneari-SIB, dall’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici-ASSONAT e dalla Regione Abruzzo – hanno statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost.; pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.
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