Accertamento d’ufficio nei confronti del liquidatore ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 - Condizioni - Previo accertamento del credito erariale verso la società - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Presidente: B. Virgilio
Relatore: R. Crucitti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio:
«In materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società».
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