Unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016 - Scioglimento - Determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Convivenza anteriore alla costituzione dell’unione civile e antecedente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Mercolino
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio:
«In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 cit.».
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