Ricorso per cassazione - Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Ammissibilità - Conseguenze.
Presidente: R.M. Di Virgilio
Relatore: C. Trapuzzano
L’esito in sintesi
La Sezione Seconda civile ha rimesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza: se il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, sia ammissibile e se, in caso di inammissibilità, all’esito del giudizio, le spese di lite - in favore del controricorrente - debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura, oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente e se, in tale ultima ipotesi, tale condanna deve fondarsi su un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), fondato sulla esigibilità della conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato.
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