Ordinanza interlocutoria Numero: 3181, del 02/02/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Comunità Europea
Oggetto
Spese giudiziali civili -
Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso in favore del noleggiatore - Possibilità di qualificare tale prestazione di servizio come «transazione commerciale» ai sensi della Direttiva 2011/7/UE - Disciplina degli interessi - Principio di effettività.
Presidente: D. Sestini
Relatore: S. Tassone
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile ha chiesto, ai sensi dell’art. 276 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
1) «Se il principio di leale collaborazione di cui all’art. 4.3 TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo ad un giudice sancito dall’artt. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, nonché la Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, i suoi artt. 2, n. 1, e 2, n. 2, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale che: (i) esclude la qualifica di “transazioni commerciali” ai sensi della Direttiva per le prestazioni di servizi effettuati dietro corrispettivo dai noleggiatori su richiesta delle Procure; (ii) esclude di conseguenza dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva il credito vantato dai noleggiatori per le prestazioni svolte in favore delle Procure»
2) «Se il principio di leale collaborazione di cui all’art. 4.3. TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo a un giudice sancito dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, nonché la Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o a una prassi nazionale che non preveda un termine determinato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi e/o che preveda altresì che tali diritti possano essere fatti valere solo con i rimedi previsti dal T.U. Spese di Giustizia d.p.r. 115/2002 ed in particolare soltanto con il rimedio dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione».
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