Ordinanza interlocutoria Numero: 3563, del 08/02/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Comunità Europea
Oggetto
Immigrazione - Protezione internazionale - Procedura accelerata alla frontiera - Trattenimento dei richiedenti provenienti da paese d’origine sicuro - Presupposti - Obbligo di previsione di misura alternativa - Garanzia finanziaria - Sufficienza - Disciplina - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: F. Terrusi
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili – in esito alla pubblica udienza dello scorso 30 gennaio 2024, decidendo sui ricorsi in tema di immigrazione proposti dal Ministero dell’Interno avverso i decreti del Tribunale di Catania sul trattenimento alla frontiera di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 – hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:
«Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo».
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