Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: L. Orilia
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio – hanno affermato il seguente principio:
«In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione ».
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