Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico - Necessità - Conseguenze - Nullità - Eccezione - Raggiungimento dello scopo.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: E. Vincenti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).
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