Questione di diritto insorta in un procedimento cautelare - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Ammissibilità. Immigrazione - Domanda di protezione internazionale - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento - Condizioni.
Presidente: P. D'Ascola
Relatore: M. M. Leone
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su una questione che ha formato oggetto di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna– hanno affermato i seguenti principi:
«Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa» (evidenziando, peraltro, che la citata norma, nel disporre la sospensione del procedimento con l’ordinanza di rimessione, prevede che sia «salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale»);
«In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale».
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