Sentenza Numero: 46099, deposito del 15 novembre 2023
Sentenza | Materia: Misure di prevenzione e antimafia
Oggetto
MISURE DI PREVENZIONE E ANTIMAFIA – Reali – Diritti dei terzi – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Cause estintive o modificative del credito – Prescrizione presuntiva del credito – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza.....................................................................................................................................
MISURE DI PREVENZIONE E ANTIMAFIA – Reali – Confisca – Giudizio di verifica dei crediti – Prescrizione presuntiva del credito – Giudizio decisorio – Deferibilità – Esclusione – Ragioni.
Presidente: A. Petruzzellis
Relatore: S. Di Paola
Data udienza: 13 settembre 2023
L’esito in sintesi
La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e che tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell’estraneità dei diritti di credito all’attività illecita, ma anche attraverso l’attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all’accertamento dell’effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.
La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
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