Sentenza Numero: 611, deposito del 08 gennaio 2024
Sentenza | Materia: Indagini preliminari
Oggetto
Ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Condizioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: A. Criscuolo
Data udienza: 22 novembre 2023
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2023, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
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