Sentenza Numero: 11726, deposito del 20 marzo 2024
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. – Applicabilità nel procedimento di prevenzione – Esclusione – Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: M.S. Vigna
Data udienza: 16 novembre 2023
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
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