Sentenza Numero: 13016, deposito del 28 marzo 2024
Sentenza | Materia: Reati fallimentari
Oggetto
Delitto di falso in attestazioni e relazione previsto dall’art. 342 d.lgs. n. 14 del 2015 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) – Effetto abrogativo parziale del delitto di cui all’art. 236-bis legge fall. – Esclusione – Ragioni.
Presidente: R. Pezzullo
Relatore: P. Cirillo
Data udienza: 23 febbraio 2024
L’esito in sintesi
La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy