Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.
Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione.
Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.
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