a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270 cod. proc. pen.
b) Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.
c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.
Soluzione adottata:
primo quesito: affermativa.
secondo quesito: negativa.
terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
Riferimenti normativi:
Cast., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; CDFUE, artt. 7, 8, 11 e 52;
direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108;
cod. proc. pen., artt. 266, 266-bis, 268, 270;
disp. att. cod. proc. pen., art. 89;
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy