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(1) Se, nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
(1) Se, nella materia dei cc.del. Superbonus 110%, di cui al d.I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
Reati contro il patrimonio: “Superbonus 110%” - Conseguimento di credito di imposta mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti - Contributo percepito nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito - Reato configurabile - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Momento consumativo - Comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario - Sussistenza - Utilizzo, riscossione o ulteriore cessione del credito - Irrilevanza.
Reati contro il patrimonio: “Superbonus 110%” - Conseguimento di credito di imposta mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti - Contributo percepito nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito - Reato configurabile - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Momento consumativo - Comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario - Sussistenza - Utilizzo, riscossione o ulteriore cessione del credito - Irrilevanza.
Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.
Se le garanzie previste dall'art.103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensorisi applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova o comunque soltanto al professionista che abbia assunto la difesa di un assistito, pur se fuori procedimento in cui l'attività di ricerca della prova viene compiuta.
Ricorrente: PG c/ K. D. I.
(1) Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.
(2) Se l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame.
Misure cautelari:
Impugnazioni: Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione. - Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU - Rilevanza - Non manifestamente infondatezza.
Se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale del delitto di tortura di cui al primo comma della medesima disposizione.
Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa.
Se l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto a pena di inammissibilità dell'impugnazione a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o) della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Riferimenti normativi:
Cost., artt. 3, 13, 24, 27, 111; Cod. proc. pen., artt. 157 ter, 175, 420 bis, 571, 581, comma 1 quater, 585, comma 1-bis, 586, 604, comma 5-bis, 613, 623, comma 1, lett. b-bis), 629-bis; Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, commi 7, lett. h), e 13, lett. a); D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d); Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o).
Ricorrente: PG c/Azzaoui Yassine
Misure di prevenzione: Impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva impugnata innanzi al giudice amministrativo – Richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario – Cognizione del giudice della prevenzione – Accertamento della insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa - Possibilità - Conseguente rigetto della richiesta - Legittimità.